Art. 14.
(Norme comuni).

      1. È vietato l'accesso ai locali della casa da gioco ai minori di anni diciotto e ai residenti nel comune sede della casa da gioco. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 13 può prevedere ulteriori casi di divieto di accesso per soggetti che si trovino in specifiche condizioni soggettive ostative.

 

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      2. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
      3. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui alla tariffa 6 del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.